La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio non è soggetto a mediazione obbligatoria.
In generale, le controversie in materia di condominio richiedono il preventivo tentativo di mediazione, come condizione necessaria per poter agire in giudizio. Come ogni regola, però, anche questa soffre le sue eccezioni. E, a riguardo, ci si è chiesto se per la revoca dell’amministratore di condominio è necessaria la mediazione obbligatoria o se tale procedura possa essere evitata. Cerchiamo di comprendere meglio come stanno le cose e quali sono gli indirizzi sposati dalla giurisprudenza.
La revoca giudiziale dell’amministratore
La revoca dell’amministratore di condominio può avvenire in due modi: tramite delibera assembleare (a maggioranza dei presenti con almeno 500 millesimi) o per via giudiziale su ricorso di uno o più condomini in caso di gravi irregolarità contabili o nella gestione (si pensi alla mancata apertura del conto corrente, all’appropriazione indebita di somme condominiali, alla mancata convocazione dell’assemblea, all’omessa riscossione delle quote condominiali, ecc.).
Nel caso di revoca giudiziale, il procedimento è disciplinato dagli articoli 1129 del Codice civile e 64 delle disposizioni di attuazione. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, caratterizzato da rapidità e informalità, volto a garantire una corretta gestione condominiale in presenza di gravi irregolarità da parte dell’amministratore.
Mediazione non obbligatoria in materia condominiale
La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 18 aprile 2024, ha chiarito che nei procedimenti come la revoca dell’amministratore, che hanno carattere camerale e rientrano nella volontaria giurisdizione, non è obbligatoria la mediazione. In tali casi, infatti, la decisione del giudice non è definitiva né assume autorità di giudicato sostanziale. Di conseguenza, l’obbligo di mediazione non trova applicazione.
La Cassazione, con sentenza n. 1237/2018, ha anch’essa stabilito che la mediazione non è obbligatoria nei procedimenti di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. Ecco le motivazioni fornite dalla Suprema Corte e successivamente richiamate anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Rimini, decreto del 3 luglio 2024):
- l’articolo 5, comma 6, lettera f, del D.Lgs. 28/2010 (modificato dalla Legge Cartabia) esclude l’obbligo di mediazione per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, come appunto quelli di revoca dell’amministratore da parte del tribunale;
- il procedimento di revoca ha carattere d’urgenza: la revoca dell’amministratore è considerato rapido e informale, finalizzato a tutelare l’interesse del condominio in situazioni di gravi irregolarità nella gestione. L’imposizione del tentativo di mediazione rallenterebbe il procedimento e comprometterebbe la sua efficacia;
- il decreto di revoca dell’amministratore non ha carattere definitivo: esso può cioè essere impugnato dall’amministratore revocato in un giudizio di cognizione piena (Cass. SU sent. n. 20957/2004 e n. 14524/2011). Il provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, dunque, non costituisce sentenza, ai fini e agli effetti di cui all’articolo 111 Costituzione, comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà.
Giurisprudenza sulla revoca giudiziale dell’amministratore senza mediazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore non richiede l’esperimento della mediazione obbligatoria. In particolare, la sentenza n. 26185 dell’08.09.2023 afferma:
«Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore».
Ed ancora, con sentenza n. 4696/2020 la Suprema Corte ha scritto:
«Il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., regolamento i cui effetti devono però esaurirsi nel rapporto tra il condomino istante e l’amministratore, uniche parti legittimate del peculiare rapporto processuale».
Inoltre, le sentenze n. 23743 del 28.10.2020 e n. 3198 del 02.02.2023 confermano che il decreto di revoca dell’amministratore è un provvedimento di volontaria giurisdizione, privo di carattere decisorio e definitivo, e non è impugnabile con ricorso per Cassazione:
«Il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo dell’interessato, in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.».
«Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, rimane da confermare la mancanza di attitudine al giudicato del provvedimento con cui il tribunale pone termine ante tempus al rapporto tra amministratore e condomini» (Cass. sent. n. 3198 del 02.02.2023).
Essendo un procedimento di volontaria giurisdizione e non una controversia in materia condominiale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, la revoca giudiziale dell’amministratore non richiede la mediazione obbligatoria.
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