La Società triestina della vela vince dopo quasi otto anni il contenzioso con l’Agenzia delle entrate sulla contabilità in materia di Iva e imposte dirette del 2014. Sono scaduti i termini entro i quali il Fisco avrebbe potuto impugnare in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Trieste, che aveva dato ragione in primo e secondo grado al sodalizio sportivo, difeso dall’avvocato Corrado Diso. Perciò l’atto impositivo corrispondente è stato annullato in via definitiva.
La lite, benché relativa ai versamenti del 2014, ha chiamato in causa la finalità generale di ormeggi e spazi riconducibili alla Stv, assumendo così un significato più ampio del caso specifico. Secondo l’Agenzia delle entrate tanto le imbarcazioni ormeggiate quanto l’utilizzo degli spazi da parte dei soci non assegnatari di posto barca, non erano direttamente connesse all’attività sportiva. A causa di ciò, la Stv non avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, omettendo di dichiarare le «entrate commerciali».
La contestazione era nata in seguito ad alcuni appostamenti da parte dei funzionari del Fisco, nell’ambito delle ordinarie procedure di controllo effettuate anche in altre società nautiche. L’entità delle eventuali sanzioni a carico della Stv non è stata mai confermata, ma in ogni caso all’epoca si era parlato di un importo di 145 mila euro.
Un salasso, insomma. E si capisce il motivo dell’entusiasmo con il quale è stata accolta dai vertici della Stv la fine di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2017. «Sono certamente soddisfatta dell’esito che ha avuto la causa», commenta Marina Simoni, presidente della Società triestina della vela. «Anche a nome – continua la presidente Simoni – di tutto il movimento sportivo, che rivendica il diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore quando rispetta le relative norme».
Ecco il punto decisivo. L’esito del contenzioso infatti – per quanto faccia riferimento a un’unica società e al quadro contabile specifico di un anno – ha per l’appunto ribadito il «diritto» ad accedere alle agevolazioni in materia di Iva e imposte dirette, confermando la finalità sportiva di ormeggi e spazi. Un principio che è messo in dubbio – in una cornice legislativa diversa – anche nelle liti riguardanti i versamenti per l’ex Imu (ora Ilia). «È sicuramente di buon auspicio per l’avvenire», conclude Simoni. —
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