Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività , ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario #finsubito prestito immediato
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31551 depositata il 9 dicembre 2024 licenziamento disposto da terzo estraneo al rapporto di lavoro Fatti di causa 1.- La Corte d’appello di…